Art. 3.
(Organi dell'Agenzia).

      1. Sono organi dell'Agenzia:

          a) il presidente;

          b) il collegio;

          c) il segretario generale;

          d) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Il presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente presiede il collegio, ha la legale rappresentanza dell'Agenzia e rimane in carica quattro anni, con nomina rinnovabile una sola volta.
      3. Il collegio è composto dal presidente dell'Agenzia e da altri sei membri, nominati, su proposta del Ministro dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il collegio dura in carica quattro anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile una sola volta. Il collegio, oltre ad esercitare le competenze stabilite dallo statuto di cui all'articolo 4, fissa le linee programmatiche e di indirizzo per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia, predispone il rendiconto informativo annuale al Parlamento, approva il bilancio e i regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia.
      4. Il presidente e i membri del collegio sono scelti tra soggetti di chiara fama e indipendenza, nonché di comprovata competenza e adeguata esperienza giuridica, tecnica e amministrativa nel settore dei trasporti. Essi sono nominati sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali si esprimono sulla specifica competenza, esperienza e professionalità dei prescelti.

 

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      5. Il segretario generale, scelto tra soggetti di particolari capacità ed esperienza manageriali nei settori di competenza dell'Agenzia, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, e dura in carica cinque anni, con possibilità di conferma per non più di una volta. Egli partecipa con voto consultivo alle riunioni del collegio, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del collegio stesso; sovrintende all'attività dell'Agenzia e di tutti gli uffici, assicurando il coordinamento operativo dei servizi e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito ad esso attribuito dal collegio o direttamente dallo statuto di cui all'articolo 4. Il segretario generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'attività dell'Agenzia. Tali provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del collegio nella prima seduta utile. Il segretario generale è coadiuvato da un vice segretario generale vicario, nominato dal collegio, sentito il presidente dell'Agenzia.
      6. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia ai sensi degli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, rimane in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti.
      7. Gli emolumenti dei componenti degli organi dell'Agenzia sono fissati con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sul bilancio dell'Agenzia.
      8. I componenti effettivi degli organi dell'Agenzia, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, sono, a domanda, collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato, anche in deroga alle normative speciali di settore; in caso di collocamento fuori ruolo hanno diritto alla conservazione del posto, e ad ogni progressione di carriera maturata nel periodo di tale incarico, compresi i mutamenti
 

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di qualifica spettanti in base alla posizione nei rispettivi ruoli.
      9. Gli organi dell'Agenzia sono nominati entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.